Misurazione della temperatura corporea, test sierologici e raccolta di autodichiarazioni: un breve riepilogo degli adempimenti in capo al datore di lavoro alla luce dei chiarimenti forniti dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nell’attuale situazione legata all’ “emergenza Covid-19” i datori di lavoro sono tenuti all’osservanza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020”, aggiornato lo scorso 24 aprile.

Misurazione della temperatura corporea ai lavoratori: è lecito registrare la temperatura rilevata?

Il Protocollo prevede, tra le misure per il contrasto alla diffusione del virus che trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori e clienti nonché dei fornitori – ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata (cfr. Protocollo par. 2 e 3 e nota n. 1) –  la rilevazione della temperatura corporea dei lavoratori per consentire l’accesso dei medesimi ai locali e alle sedi aziendali.

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali c.d. particolari, come tale assoggettata alla disciplina del GDPR.

Pertanto, in ossequio al principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) GDPR), è consentito al datore di lavoro registrare la sola circostanza dell’avvenuto superamento o meno della soglia stabilita dalla legge (temperatura maggiore o uguale a 37,5°) quando ciò sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del lavoratore in azienda.

Viceversa, non è lecito registrare il dato puntuale relativo alla temperatura corporea rilevata.

L’azienda può richiedere ai propri dipendenti di rendere dichiarazioni sull’eventuale esposizione al contagio da COVID-19 quale condizione per il loro accesso in Azienda?

In base alla disciplina sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza propria e altrui nel contesto lavorativo (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente vi è quella di impedire l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia manifestato sintomi ovvero abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’Azienda potrà quindi richiedere ai propri dipendenti informazioni in tal senso, anche mediante la compilazione di un’autodichiarazione, avendo cura di istruire i dichiaranti sull’obbligo di comunicare, con assoluta tempestività, l’eventuale   mutamento sopravvenuto delle circostanze rispetto a quanto dichiarato.

In ogni caso, il datore di lavoro dovrà raccogliere solo i dati necessari che siano adeguati e pertinenti rispetto alla finalità di prevenzione del contagio, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive, ad esempio in merito all’identità della persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Qual è il ruolo del medico del lavoro nella gestione dell’emergenza?

Gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente si configurano, nell’attuale contesto emergenziale, come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale.

Il medico collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST proponendo tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (cfr. paragrafo 12 del Protocollo).

Ciò significa anche che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente deve segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità, connessa anche allo stato di salute del dipendente, ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione.

E’ inoltre rimessa al medico competente la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi.

Test sierologici: il datore di lavoro può imporli ai propri dipendenti?

Solo su specifica indicazione del medico competente il datore di lavoro potrà richiedere ai propri dipendenti di sottoporsi ai test sierologici; in ogni caso, ciò dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, ivi comprese quelle relative all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.

Solo il medico competente, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Il datore di lavoro può accedere ai dati sanitari del dipendente?

Le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti), salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere svolti dal medico competente o da altro personale sanitario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni) senza tuttavia poter mai conoscere l’esito dell’esame.