Associazione in partecipazione: senza partecipazione al rischio d’impresa si ricade nel lavoro subordinato

Cass. Civ. – Sez. Lavoro, sentenza n. 2015 del 4/02/2015. In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa risiede nel contesto regolarmente pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione da parte dell’associato; si deve verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio d’impresa ed alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite.

Pertanto, laddove sia resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall’art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

La sentenza in commento analizza gli elementi di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato.

La vicenda trattata dalla sentenza in commento trae origine dall’opposizione avverso la cartella esattoriale notificata dall’Inps ad una Società, relativa al pagamento di contributi (e sanzioni).

L’Istituto sosteneva che alcuni lavoratori, denunciati dalla Società come associati in partecipazione, in realtà espletavano le proprie mansioni con modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato.

La S.C. ha confermato i princìpi di diritto applicati alla fattispecie dalla Corte d’Appello, escludendo la sussistenza dei dedotti rapporti di associazione in partecipazione e rilevando che, viste le concrete modalità di attuazione del rapporto, i contratti de quibus celavano in realtà rapporti di lavoro subordinato.

A prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti, gli elementi cui la Corte ha dato rilievo, ritenendoli idonei a ricondurre i dedotti rapporti di lavoro allo schema della subordinazione anziché a quello dell’associazione in partecipazione, sono stati i seguenti:

  • l’osservanza di un orario di lavoro predefinito, coincidente con quello di apertura e chiusura del punto vendita;

  • la mancata visione del bilancio da parte degli stessi;

  • l’assenza di qualsiasi forma di controllo da parte dei lavoratori sulla gestione della Società;

  • la mancata indicazione degli utili sui rendiconti depositati dalla Società e consegnati ai lavoratori;

  • la necessità di comunicare e giustificare eventuali assenze dal lavoro;

  • il controllo e il potere disciplinare esercitato dalla Società sui lavoratori: essi dovevano comunicare e consegnare quotidianamente gli incassi a pena di risoluzione del rapporto;

  • potere decisionale esclusivo della Società su merci, prezzi, accesso di terzi alla sede;

  • la corresponsione di una retribuzione mensile tale da far ritenere la ricorrenza di un minimo garantito, anche durante le ferie;

  • la totale assenza di partecipazione dei lavoratori al rischio d’impresa.