Tribunale di Bologna, sent. n. 861/2016.
Il Tribunale di Bologna, con la recentissima sentenza n. 861/2016, ha affrontato la questione dell’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc nei confronti di un atto di scissione societaria, concludendo per l’inammissibilità della domanda.
La fattispecie.
Una società dichiarata fallita nel 2012 deduceva in giudizio l’inefficacia nei confronti della “massa” delle assegnazioni previste in un atto di scissione a favore della società beneficiaria in forza delle disposizioni di cui agli artt. 2901 cc e 66 L.F. e chiedeva la condanna alla restituzione del complesso immobiliare nonché il risarcimento del danno.
Più nello specifico il Fallimento evidenziava che, in conseguenza della scissione, la nuova società si era vista attribuire l’intero patrimonio immobiliare in precedenza di proprietà della scissa, arrecando così un evidente pregiudizio ai creditori della stessa che si trovavano privati di beni su cui rivalersi.
La beneficiaria, costituitasi in giudizio, eccepiva l’inammissibilità della revocatoria stante l’esistenza dell’art 2503 cc che attribuisce ai creditori una tutela mirata e che è da considerarsi norma speciale rispetto alla disciplina generale in materia di azione revocatoria. In particolare la disposizione, prevista nell’ambito della fusione societaria ma espressamente richiamata dall’art. 2506-ter cc in materia di scissione, riconosce ai creditori la facoltà di opporsi preventivamente alla scissione. Parte convenuta puntualizzava, inoltre, che l’assegnazione contenuta nell’atto di scissione non configura un atto dispositivo ma “un aspetto della complessiva operazione di riorganizzazione societaria in cui consiste la scissione”.
A fronte di una giurisprudenza di merito divisa, non si registrano ad oggi pronunce dirimenti della Suprema Corte.
Secondo un primo orientamento, l’azione revocatoria dell’atto di scissione sarebbe da ritenersi ammissibile in considerazione del fatto che l’art. 2504-quater cc escluderebbe solo la possibilità di accertare la nullità della scissione e non anche quella di esperire l’azione revocatoria che, se accolta, darebbe luogo ad una inefficacia relativa (così Trib. Catania 9 maggio 2012, Trib.Palermo 25 maggio 2012). L’opposizione alla scissione e l’azione revocatoria sarebbero rimedi profondamente diversi: l’opposizione impedirebbe la venuta in essere dell’atto pregiudizievole mentre la revocatoria lo renderebbe inefficace ex post e, inoltre, richiederebbe la conoscenza del pregiudizio arrecato al patrimonio del debitore. Queste considerazioni impedirebbero di ritenere che l’esistenza del rimedio dell’opposizione possa precludere l’esercizio dell’azione revocatoria. Un’altra argomentazione che depone a favore di tale interpretazione è rinvenibile nel fatto che quando la legge, con riguardo all’atto di scissione, ha voluto precludere l’esperimento di determinate azioni, lo ha esplicitamente affermato: si veda ad esempio l’ipotesi di cui all’art. 2504-quater cc in materia di fusione di società, richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter, co. 5, cc (così Trib. di Benevento 12 settembre 2012).
Un diverso orientamento, accolto dal Tribunale bolognese nella pronuncia in commento, ritiene invece che l’azione revocatoria non sarebbe compatibile con l’art. 2504-quater cc il quale statuisce che “eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’art. 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata”. Tale disposizione, che preclude la possibilità di ottenere una dichiarazione di invalidità dell’atto di fusione o scissione, risponde all’esigenza di garantire stabilità agli effetti di queste operazioni e non sarebbe conciliabile con l’azione revocatoria. Stante quindi la stabilità degli effetti della scissione, il legislatore riconoscerebbe ai creditori anteriori alla stessa una diversa tutela consistente nella possibilità di opporsi preventivamente alla scissione ex art 2503 cc e, inoltre, attribuirebbe alla società scissa una responsabilità solidale in base all’art. 2506-quater cc (così Trib. Modena 22.1.2010).
In una pronuncia del 18 febbraio 2013 il Tribunale di Napoli ha ritenuto che “l’azione revocatoria ordinaria è incompatibile con la scissione in quanto decorso il termine fissato dall’art 2503 cc per l’opposizione dei creditori, gli effetti della scissione divengono irretrattabili, ed ai creditori della società scissa, oltre al risarcimento del danno, resta solo la possibilità di far valere la responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione, le quali, ai sensi dell’art. 2506-quater comma 3 cc, rispondono nei limiti del patrimonio netto loro assegnato”.
Contro l’esperibilità del rimedio generale dell’azione revocatoria nell’ambito della scissione societaria si adduce altresì la circostanza che quest’ultima debba considerarsi un’ipotesi di modificazione delle strutture societarie coinvolte dall’operazione stessa. In particolare, secondo un recente orientamento la funzione della scissione sarebbe in primis quella di riorganizzazione delle strutture societarie e, dunque, si tratterebbe di una particolare fattispecie di modificazione dell’atto costitutivo.
La legge, infatti, assoggetterebbe l’operazione in esame al procedimento proprio delle modificazione dell’atto costitutivo (si veda, ad esempio, il richiamo dell’art. 2506-ter cc agli artt. 2502 co. I e 2502-bis cc).
In effetti tale interpretazione trova un valido supporto nell’art. 2506 cc in cui si precisa che la scissione si svolge mediante “assegnazione” di elementi patrimoniali.
Sul punto si evidenzia però che una più risalente impostazione, ancora oggi seguita da parte della dottrina, considera la scissione come un atto di tipo traslativo. In altri termini dalla scissione totale conseguirebbe l’estinzione della società scissa, cui avrebbe luogo la successione della società beneficiaria in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, mentre nell’ipotesi di scissione parziale non sussisterebbe alcun fenomeno estintivo ma in ogni caso avrebbe luogo un effetto traslativo in quanto parte dei beni patrimoniali della scissa verrebbero trasferiti alla beneficiaria. La qualificazione della scissione come fenomeno successorio sarebbe corroborata dal diritto dell’Unione Europea che, nell’art 2 della sesta direttiva comunitaria, qualifica la scissione come “l’operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate ‘società beneficiarie’”e all’art 17 dispone che “la scissione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti: […] c) la società scissa si estingue”.
La spinosa questione circa l’ammissibilità dell’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria pone, dunque, ancora oggi molti interrogativi a cui la giurisprudenza di merito non è riuscita a dare risposte unanimi.