La condotta dell’amministratore della società fallita che faccia luogo alla restituzione ai soci di finanziamenti da questi concessi, realizzata quando la società versi in evidente stato di decozione, costituisce pacificamente fatto di distrazione e non di bancarotta preferenziale. La circostanza trova indiscutibilmente verificazione nell’ipotesi in cui i rimborsi predetti vengano disposti in favore dello stesso amministratore, titolare della società, e del di lui coniuge. In tal senso, invero, nell’ipotesi in cui il creditore si identifichi nello stesso soggetto che assume le vesti di amministratore societario, contestualmente responsabile del depauperamento della decozione e delle risorse della persona giuridica, l’assunzione di un atto di disposizione patrimoniale, in costanza dello stato di insolvenza, diretto in suo stesso favore, assume significato ben diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri.