Con il D.L. 179/12 (c.d. decreto Sviluppo-bis) si modificano profondamente le comunicazioni degli atti ai creditori, la presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.
Il d.l. prevede misure che entreranno in vigore da subito, contemporaneamente all’entrata in vigore della legge di conversione, e misure ce andranno a regime successivamente.
1) Misure subito operative.
Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle procedure di fallimento, concordato preventivo, l.c.a. e amministrazione straordinaria aperte a partire da quella data e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, tutti gli atti più importanti della procedura (ad es. stato passivo, rendiconto, proposta di concordato preventivo ecc.) saranno comunicati dal curatore o dal commissario all’indirizzo di posta certificata dei creditori, in base alla regola generale introdotta con il nuovo art. 31-bis l. fall.
A tal fine, con la prima comunicazione ai creditori (da inviarsi ai rispettivi indirizzi di pec se risultanti dal registro delle imprese o dall’ “indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti” o, in mancanza, a mezzo posta o fax) il curatore o il commissario indicano il proprio indirizzo certificato e, allo stesso tempo, richiedono ai creditori la tempestiva comunicazione del loro indirizzo informandoli che, in mancanza di detta indicazione, le successive comunicazioni degli atti saranno validamente effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ex art. 31-bis senza ulteriori avvisi.
Inoltre le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie (non essendo esse previste nel concordato preventivo e nella liquidazione coatta amministrativa) non vanno più depositate o inviate alla cancelleria per posta ma solo trasmesse, unitamente ai documenti allegati comprovanti il credito, all’indirizzo pec del curatore o del commissario; con le stesse modalità vanno presentate, entro 5 giorni prima dell’udienza di verifica, le osservazioni al progetto di stato passivo (per la cui comunicazione alle pec dei creditori rimane il termine di 15 giorni prima dell’adunanza).
2) Misure in vigore dal 31.10.2013.
Con effetto dal 31 ottobre 2013 le norme anzidette si applicheranno anche alle comunicazioni degli atti e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo relative alle procedure già pendenti alla data di conversione del decreto, in cui sia già stata effettuata la prima comunicazione ai creditori. I curatori e i commissari – entro il 30 giugno 2013 – dovranno comunicare ai creditori il loro indirizzo di posta certificata invitandoli a loro volta a comunicare i loro indirizzi pec entro 3 mesi e avvisandoli che, in difetto, le comunicazioni a loro dirette saranno effettuate soltanto mediante deposito in cancelleria.
Per quanto riguarda nello specifico il concordato preventivo, le nuove norme prevedono la comunicazione alla pec dei creditori della proposta di concordato preventivo e del decreto di ammissione (con richiesta di indicazione dei relativi indirizzi pec entro 15 giorni), della relazione del commissario (almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori), dell’apertura del procedimento di revoca e, nel caso di concordato per cessione dei beni, dopo l’omologa, della relazione semestrale sull’andamento della liquidazione.
3) Misure in vigore dall’1.1.2014.
Con effetto dal 1° gennaio 2014, a fini di snellimento, nei procedimenti per dichiarazione di fallimento l’instaurazione del contraddittorio avverrà ad opera della cancelleria, che dovrà notificare il ricorso all’impresa debitrice con modalità telematica all’indirizzo pec risultante dal registro delle imprese (il decreto estende l’obbligo della comunicazione, già vigente per le società, alle imprese individuali) ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di pec di imprese e professionisti.
Quando questo non sarà possibile la notifica del ricorso sarà effettuata a cura del creditore e a mezzo dell’ufficiale giudiziario presso la sede dell’impresa. In caso d’irreperibilità dell’impresa a tale indirizzo la notifica si perfezionerà con il deposito dell’atto presso la casa comunale, senza necessità di notifica presso il legale rappresentante. La disciplina normale delle notificazioni continuerà a trovare applicazione solo per i soci illimitatamente responsabili.