Con delibera n. 169/20/CONS del 5 maggio 2020 l’AGCOM, pronunciandosi sulla vicenda Sole24Ore Vs Eco della Stampa ha chiarito che viola il diritto d’autore l’inserimento, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti, di articoli recanti la clausola “riproduzione riservata” all’interno di un servizio di rassegna stampa.

Il caso Sole24Ore VS Eco della Stampa: la violazione della normativa sul diritto d’autore nelle ipotesi di pubblicazione in una rassegna stampa di articoli recanti la clausola “riproduzione riservata”.

Con istanza del 7 febbraio 2020 il Sole 24 Ore S.p.A. – in qualità di titolare dei diritti d’autore e di utilizzazione economica sulle opere pubblicate nell’omonima testata – ricorreva ad AGCOM denunciando la sistematica ed integrale riproduzione e pubblicazione abusiva di alcuni dei suoi articoli sul sito di rassegna stampa gestito dalla società L’Eco della Stampa Spa; chiedeva, pertanto, che fosse disposta l’immediata rimozione per violazione dei principi in materia di diritto d’autore (L. 633/1941).

Nell’ambito del servizio a pagamento di rassegna stampa offerto quotidianamente ai propri utenti, la società Eco della Stampa era infatti solita caricare articoli del Sole24Ore recanti in calce la dicitura “riproduzione riservata”, mettendoli così a disposizione di un pubblico potenzialmente illimitato in assenza di autorizzazione da parte del Sole24Ore.

Tale condotta integrava, a detta dell’istante, anche uno sfruttamento parassitario degli investimenti e dei costi sostenuti da quest’ultimo, dal momento che l’Eco della Stampa consentiva ai propri utenti di fruire di opere del quotidiano senza che la società titolare dei diritti su tali opere ricevesse alcun corrispettivo.

A sostegno delle proprie doglianze il Sole24Ore richiamava l’articolo 38 della L. 633/1941 che, affermando il principio generale secondo cui l’utilizzazione economica degli articoli è prerogativa esclusiva dell’editore del giornale, a cui solo spetta anche il diritto di autorizzarne la riproduzione e la comunicazione al pubblico, sancisce che sono in ogni caso inutilizzabili dai terzi gli articoli di cui l’editore si sia espressamente riservato la riproduzione o l’utilizzazione.

La tesi difensiva de L’Eco della Stampa: la clausola di riproduzione riservata vale solo in caso di riproduzione degli articoli protetti in altre riviste o giornali, non anche nei servizi di rassegna stampa.

A propria difesa l’Eco della Stampa rappresentava in primo luogo che l’attività di rassegna stampa non viola la legge sul diritto d’autore in quanto il combinato disposto degli artt. 65 e 101 della L. 633/1941 e 10 della Convenzione di Berna sancisce “un generale principio di libera riproducibilità degli articoli di giornale e delle notizie ed informazioni in essi veicolate.”

La clausola di riserva eventualmente presente negli articoli, pertanto, non porrebbe limitazioni alla realizzazione di rassegne stampa, ma sarebbe tesa soltanto a vietare successive forme di riproduzione degli articoli protetti in altre riviste e giornali.

A supporto della propria posizione l’Eco della Stampa richiamava la vicenda giudiziaria che, solo qualche tempo prima, aveva già visto coinvolte le stesse parti, sottolineando come all’esito del giudizio l’autorità giudiziaria avesse disatteso le argomentazioni degli editori, riconoscendo la piena legittimità delle rassegne stampa così come effettuate da L’Eco della Stampa (v. sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, del 18 febbraio 2017, n. 816 e della Corte d’Appello di Roma, Sez. Spec. Impresa, dell’8 gennaio 2019, n. 39319.

La convenuta negava, inoltre, che attraverso il suo portale fosse posta in essere una diffusione di contenuti protetti, dal momento che il suo servizio era accessibile ai soli titolari di credenziali assegnate in via esclusiva al momento della conclusione del contratto di fornitura del servizio di media monitoring e che nell’area riservata di ciascun cliente veniva messa a disposizione una rassegna stampa realizzata ad hoc in base alle preferenze manifestate dal singolo utente.

La decisione dell’AGCOM.

Con delibera n. 169/290/CONS l’AGCOM ha ravvisato, nel caso di specie, la violazione da parte de L’Eco della Stampa dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico spettanti in via esclusiva al Sole24Ore ex artt. 13 e 16 della legge 633/1941 e ha ribadito la necessità che i titolari dei diritti mantengano la possibilità di concedere ai soggetti che operano nel campo delle rassegne stampa le licenze necessarie per i successivi utilizzi delle proprie opere all’interno dei predetti servizi di media monitoring.

Per tali ragioni, in accoglimento dell’istanza, ha ordinato a L’Eco della Stampa di provvedere, entro 2 giorni dalla notifica del provvedimento, alla rimozione delle opere digitali di carattere editoriale consistenti negli articoli de Il Sole24Ore recanti la clausola di “riproduzione riservata” dal proprio servizio di rassegna stampa e di interrompere, per il futuro, ogni successiva riproduzione non autorizzata di tali articoli.

Le motivazioni della decisione dell’AGCOM: perché la rassegna stampa avente ad oggetto articoli recanti la clausola riproduzione riservata viola il diritto d’autore?

In primo luogo l’AGCOM ha osservato che, sebbene il servizio di rassegna stampa non sia espressamente disciplinato dalla legge sul diritto d’autore, gli articoli di carattere editoriale sono tutelati come opere dell’ingegno a carattere letterario e la loro utilizzazione economica (riproduzione ex art. 13 e comunicazione al pubblico ex art. 16 della legge n. 633/1941) costituisce una prerogativa esclusiva dell’editore.

Sul punto l’art. 65 della legge 633/1941 stabilisce che “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato” (v. art. 65 L. 63371941).

Tale norma costituisce una deroga al diritto esclusivo dell’autore di utilizzare economicamente l’opera dell’ingegno che può operare solo se avviene a scopo informativo e di divulgazione delle informazioni ex art. 21 Cost. e se non è presente la menzione di riserva ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione della legge sul diritto d’autore.

Qual è la posizione della giurisprudenza sul punto?

Più volte in passato la giurisprudenza si è espressa sul punto, chiarendo il carattere illecito della rassegna stampa realizzata nonostante l’esistenza di una riserva espressa da parte dell’editore.

L’AGCOM ha richiamato la sentenza della Cassazione n. 20410/2006, in cui si afferma che “L’editore di un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera collettiva, e di conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla propria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l’utilizzazione è stata espressamente riservata dall’editore stesso”.

L’AGCOM ha inoltre sottolineato che la sentenza del Tribunale di Roma citata dall’Eco della Stampa a sostegno della propria posizione sembra in parte discostarsi dall’orientamento della Cassazione sopra esposto laddove sostiene che il divieto di utilizzazione degli articoli a riproduzione riservata è applicabile unicamente all’ipotesi in cui la loro riproduzione avvenga in altri giornali e riviste ed escludendo da questa categoria l’attività di rassegna stampa.

A tal proposito l’AGCOM ha tuttavia precisato che la sentenza del Tribunale capitolino aveva argomentato la tesi a favore della liceità delle rassegne stampa facendo leva sull’assenza di una utilizzazione parassitaria e concorrenzialmente illecita rilevante ex artt. 101 l.a. e 2598 c.c., in quanto la rassegna stampa si indirizzerebbe ad un pubblico diverso da quello degli acquirenti del giornale.

Sul punto occorre tuttavia tenere presente che mentre l’art. 65 riguarda l’eccezione alla protezione di articoli giornalistici costituenti opere dell’ingegno, l’art. 101 riguarda la riproduzione di informazioni o notizie – e, quindi, di un dato grezzo informativo che non assurge al rango di opera creativa – che deve avvenire secondo modalità tali da non costituire atto di concorrenza sleale.

Con riferimento all’art. 101 la Corte di Cassazione, con la sopra citata sentenza del 2006, ha invero confermato la natura illecita della riproduzione di informazioni e notizie a mezzo di rassegna stampa quando questa avviene a scopo di lucro e in una forma di sfruttamento sistematica e parassitaria dell’attività editoriale.

La Suprema Corte in sostanza ha riconosciuto ad abundantiam anche l’applicazione della disciplina della concorrenza sleale ex artt. 101 l.a. e 2598 c.c. in aggiunta quella dell’art. 65 l.a., chiarendo che l’art. 101 l.a. “definisce illecito, dunque partecipe della natura dell’atto di concorrenza preso in considerazione dall’art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall’editore dell’opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie” (v. Cass. 20410/2006).

A proposito dell’orientamento del Tribunale di Roma giova infine ricordare che, in sede di impugnazione, la Corte di Appello aveva assunto una posizione parzialmente diversa rispetto a quanto affermato in primo grado e, richiamando espressamente la decisione della Cassazione del 2006, aveva riconosciuto la natura illecita della rassegna stampa laddove si utilizzino articoli di giornale per i quali l’editore si sia riservato i diritti di riproduzione.

Appare dunque pacifica, nel procedimento in oggetto, la configurazione di una violazione del diritto di riproduzione spettante in via esclusiva al titolare del diritto ex art. 13 della l. n. 633/1941 e la non applicabilità del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Capo V, Sez. I della medesima legge.

Cosa ha statuito l’AGCOM con riferimento al concetto di “comunicazione al pubblico”?

Per quanto concerne il diritto di “comunicazione al pubblico” ex art. 16 della legge sul diritto d’autore,  l’AGCOM ha ricordato come il medesimo sia stato oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea che, nel corso degli anni,  ha valutato diversi aspetti quali: la condotta attiva e volontaria del soggetto che commette la violazione, il numero di persone destinatarie della comunicazione, la presenza di nuovo pubblico, la natura dell’attività e degli strumenti tecnici usati per porre in essere la comunicazione.

Nel caso di specie se, da un lato, è pacifico che il servizio di rassegna stampa costituisca un atto di comunicazione (concetto che compende qualsiasi trasmissione di opere protette, a prescindere del mezzo utilizzato) dall’altro, con riferimento alla definizione del pubblico destinatario del servizio di rassegna stampa, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, devono essere tenuti in considerazione anche elementi quali il numero di persone destinatarie della comunicazione o la presenza di nuovo pubblico.

A tal proposito, è stato rilevato che L’Eco della Stampa fornisce il suo servizio ad una clientela determinata che non sembra corrispondere ad un pubblico generalizzato.

Ciò nondimeno, a giudizio dell’AGCOM, è comunque necessario tenere conto del fatto che tale clientela comprende un numero indeterminato di destinatari potenziali.