Con la recentissima sentenza n. 24791 del 5.12.2016 la Cassazione è tornata sulla controversa questione dei presupposti della prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale.

La Corte ha ribadito che la natura prededucibile deriva dall’applicazione alternativa dei criteri cronologico e teleologico, temperati dalla valutazione, sempre necessaria, dell’utilità dell’attività che ha originato il credito per la massa dei creditori.

Così testualmente la S.C. (in continuità con la precedente pronuncia n. 25589/2015): “la L. Fall., art. 111, comma 2, nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, li individua sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal modo prefigurando un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare e, conseguentemente, sugli interessi del ceto creditorio. Il carattere alternativo dei predetti criteri non consente, peraltro, l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, dovendosi in ogni caso accertare il vantaggio arrecato alla massa dei creditori, con apprezzamento che, risolvendosi in un’indagine di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione“.

E’ interessante la precisazione secondo cui l’utilità per i creditori ai fini de riconoscimento della prededuzione va valutata ex ante e non ex post: non si può dunque escludere tale utilità per il solo fatto che la procedura preconcorsuale sia degenerata in fallimento.