Se una società con dipendenze in più Stati membri è già stata dichiarata fallita nello Stato in cui ha la sede principale può essere dichiarata fallita anche in un altro Stato membro ove ha una sede secondaria?
Con ordinanza n. 27280/2017 del 17 novembre 2017 le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno chiarito che, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del Regolamento CE n. 1346/2000, la dichiarazione di fallimento pronunciata in uno degli Stati membri produce effetti immediati in tutti gli altri Stati UE, con la conseguenza che il ricorso per regolamento preventivo di competenza promosso in Italia è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire se in un altro Stato membro è già stata aperta la procedura di fallimento.

La vicenda.
Una società avente sede principale in Lussemburgo e sede secondaria in Italia promuoveva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione contro Equitalia Servizi di Riscossione Spa e contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in seguito all’apertura, innanzi a detto Tribunale, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento nei suoi confronti su istanza del Pubblico Ministero.
La società, che si era costituita eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano (oltre che, in subordine, il difetto di competenza territoriale del Tribunale adìto – eccezione quest’ultima effettivamente accolta dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto emesso ai sensi dell’art. 9 bis legge fall., cui era seguita la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma ritenuto competente) proponeva successivamente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione.
Nelle more del giudizio pendente innanzi alla Suprema Corte la Società veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Commercio del Lussemburgo.
La Cassazione con ordinanza del 17 novembre 2017, a Sezioni Unite, ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della Ricorrente, atteso che l’apertura in Lussemburgo del fallimento, pur se successiva all’instaurazione del giudizio di cui la Corte era stata investita, precludeva alla stessa la valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’apertura, anche in Italia, di un’altra concorrente procedura fallimentare.

Il principio affermato dalla Corte.
Secondo la Suprema Corte la sopravvenuta dichiarazione di fallimento di una società in uno degli Stati membri – nella fattispecie il Lussemburgo – ha determinato il veni meno dell’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia in merito alla questione di giurisdizione sollevata in Italia.
Le Sezioni Unite hanno infatti osservato che, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento CE n. 1346/2000 (in materia di procedure di insolvenza), la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte del giudice di uno Stato membro – competente in qualità di giudice dello Stato nel cui territorio è situato il centro principale degli interessi del debitore – è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena produce effetto nello Stato in cui è stata assunta.
Da ciò discende che eventuali altre procedure aperte successivamente in un altro Stato membro, nel cui territorio il debitore possieda una dipendenza, sono qualificabili come procedure secondarie.
Ciò è confermato anche al successivo art. 17 del regolamento CE che, al paragrafo n. 1, dispone che la decisione di apertura della procedura principale produce gli stessi effetti previsti dalla legge in vigore nello Stato di apertura anche in tutti gli altri Stati membri, senza che siano necessarie altre formalità.
Tali effetti, peraltro, non possono essere oggetto di contestazione negli altri Stati membri in virtù del principio di fiducia reciproca sul quale poggia l’immediato riconoscimento della decisione, principio formalmente richiamato al considerando n. 22 del citato Regolamento, in cui si esplicita che i giudici di uno Stato membro non hanno la facoltà di sottoporre a valutazione la decisione presa dal giudice di altro Stato membro che ha già disposto l’apertura del fallimento.