Con sentenza del 19.12.2019 (causa C-263-18) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è intervenuta sulla questione delle libera rivendibilità degli e-book precedentemente acquistati, chiarendo che la fornitura al pubblico, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente rappresenta un atto di “messa a disposizione del pubblico” ai sensi dell’art. 3 par. 1 della Direttiva 2001/29/CE e che, in quanto tale, non può avvenire senza specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti d’autore.
La vicenda.
La società olandese Tom Kabinet aveva istituito all’interno del proprio sito web un club di lettura, denominato “Toms Leesclub”, attraverso il quale dava la possibilità ai propri iscritti di acquistare, dietro versamento di un importo esiguo (inizialmente fissato in € 1,75 per e-book), libri elettronici “di seconda mano”.
Avverso tale pratica commerciale le associazioni a difesa degli interessi degli editori dei Paesi Bassi (NUV e la GAU) proponevano ricorso innanzi al Tribunale dell’Aja per violazione dei diritti d’autore dei loro iscritti.
Le Ricorrenti sostenevano che una simile messa a disposizione del pubblico di e-book “usati” fosse qualificabile come un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE (direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) illegittima in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore.
L’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE: che cos’è la “comunicazione al pubblico”.
L’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», dispone che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (v. par. 1 art. 3 Direttiva 2001/29/CE).
Il successivo par. 3 prevede, inoltre, che tale diritto non si esaurisca all’interno dell’Unione né con nessun atto di comunicazione al pubblico delle opere né con alcun atto di messa a disposizione del pubblico, con la conseguenza che qualunque comunicazione al pubblico successiva richiede sempre il preventivo consenso da parte del titolare dei diritti.
Il “diritto di distribuzione” e le differenze con la comunicazione al pubblico sotto il profilo del principio dell’esaurimento.
L’articolo 4 della Direttiva, rubricato “Diritto di distribuzione“, riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo (v. par. 1 art. 4 Direttiva 2001/29/CE).
La norma, tuttavia, diversamente da quanto visto per la comunicazione al pubblico, dispone che tale diritto si esaurisca all’interno della Comunità con la prima vendita o con il primo altro atto di trasferimento della proprietà effettuato nel territorio dell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso (v. par. 2 art. 4 Direttiva 2001/29/CE).
Pertanto non è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti per successive distribuzioni che avvengano nel territorio dell’Unione, laddove ci sia già stata una prima vendita (o altro atto di trasferimento della proprietà) all’interno dello Spazio europeo che sia avvenuta ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso.
Peraltro, i “considerando” 28 e 29 della direttiva 2001/29 relativi al diritto di distribuzione, stabiliscono che tale diritto include quello esclusivo di controllare «la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile» e che la questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi resi on-line.
Infatti, diversamente dal caso – ad esempio – dei CD-ROM o dei CD-I, in cui la proprietà intellettuale è “incorporata” in un supporto materiale tangibile, ogni servizio on-line deve essere sottoposto ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono.
Comunicazione o distribuzione al pubblico: come va qualificata la vendita di e-book?
Il Tribunale dell’Aja, investito della controversia sopra citata, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla CGUE per chiarire se la fornitura, mediante download, di un libro elettronico per un uso permanente dovesse qualificarsi come un atto di distribuzione ai sensi dell’articolo 4, par. 1 della direttiva 2001/29/CE oppure come una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, par. 1 della stessa.
Si tratta di una differenza tanto piccola quanto rilevante: se la vendita di e-book fosse qualificabile come “comunicazione al pubblico” sfuggirebbe alla regola del principio dell’esaurimento (v. par. 3 art. 3 Direttiva 2001/29/CE); diversamente, laddove fosse qualificabile come un “atto di distribuzione”, sarebbe soggetta alla regola dell’esaurimento del diritto prevista all’articolo 4, paragrafo 2, con conseguente liceità della rivendita di e-book “usati” senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti.
La CGUE, con la sentenza del 19.12.2019, ha statuito che la fornitura al pubblico mediante download di un libro elettronico per un uso permanente rientra nella nozione di «comunicazione al pubblico» e, più in particolare, in quella di «messa a disposizione del pubblico [delle opere degli autori] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, con la conseguente inapplicabilità alla medesima del principio dell’esaurimento dei diritti al momento della prima emissione autorizzata all’interno dell’Unione.
Che differenza c’è, sotto il profilo del diritto d’autore, tra la vendita di libri cartacei e di e-book?
In conclusione, mentre sul libro cartaceo, che circola su supporto materiale, il diritto di distribuzione si esaurisce al momento della prima immissione autorizzata nel territorio dell’Unione, ragione per cui è possibile rivendere libri usati senza incorrere in alcuna violazione del diritto d’autore, ciò non avviene invece con riferimento agli e-book, la cui “rivendita” è stata qualificata dalla CGUE come un atto di comunicazione al pubblico.
Perchè questa differenza?
La ragione di tale differenza si comprende osservando che la fornitura di un libro su un supporto tangibile e la fornitura di un libro elettronico non possono ritenersi equivalenti nè da un punto di vista economico né da un punto di vista funzionale.
Le copie digitali dematerializzate, diversamente dai libri su supporto tangibile, non si deteriorano con l’uso, con la conseguenza che le copie di seconda mano costituiscono perfetti sostituti delle copie nuove. Inoltre, gli scambi di tali copie digitali non richiedono né sforzi né costi aggiuntivi, sicché il mercato parallelo di seconda mano rischierebbe di incidere sugli interessi dei titolari di ricevere un adeguato compenso per le loro opere in maniera assai più significativa del mercato di seconda mano di oggetti tangibili, in contrasto con l’obiettivo richiamato nella disciplina europea.