La pronuncia del Tribunale di Milano n. 6473/2021.

Il 4 maggio 2021, il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione Specializzata per la proprietà industriale, ha stabilito che l’imitazione del packaging può essere sanzionata come concorrenza sleale confusoria (ai sensi dell’art. 2598, n. 1 c.c.), parassitaria (art. 2598, n. 3 c.c.) e di look alike (ex art. 2598, n. 2 c.c.), purchè si provi la distintività del packaging e l’adozione generalizzata di proposte commerciali imitative.

Il caso.

Una società specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura delle piante, che ha lanciato sul mercato, nell’ottobre del 2019, una nuova gamma di terricci e una nuova linea packaging ad essi dedicata, ha proposto ricorso in sede cautelare contro un competitor che, a un anno di distanza dal lancio del nuovo packaging, ha iniziato a promuovere una linea di terricci universali recanti una confezione caratterizzata da tutti gli elementi distintivi della propria.

Più in particolare, le similitudini riguardavano il fatto che:

  • i prodotti erano categorizzati secondo linee di colori;
  • la confezione era suddivisa secondo una linea divisoria obliqua;
  • era presente una rappresentazione stilizzata dei prodotti sulla destra del sacchetto.

La Ricorrente agiva sia contro il competitor che contro un rivenditore dei prodotti incriminati, lamentando – tra l’altro – atti di concorrenza sleale ex art. 2598 cc e chiedendo, quanto al Concorrente, l’inibitoria dell’utilizzo – sia diretto che indiretto – dei packaging imitativi ed il loro ritiro dal mercato; quanto ad entrambi i convenuti, il sequestro e distruzione degli stessi.

Nel mercato dei prodotti per la cura delle piante, le imprese condividono i medesimi punti vendita specializzati, come i garden center e vivai, dove la loro merce viene distribuita su scaffali contigui. È chiaro che diventa difficile distinguersi e fidelizzare il consumatore, soprattutto se si pensa che i prodotti per la cura del giardino non vengono acquistati in maniera continuativa nel corso dell’anno ma solo in determinate stagioni, con la conseguenza che, per un consumatore, diventa difficile ricordarsi le caratteristiche dei prodotti acquistati l’anno precedente.

Proprio queste sono le ragioni che hanno spinto la Società ricorrente a lanciare una nuova tipologia di packaging, caratterizzato da una colorazione specifica a seconda della categoria del terriccio ivi contenuto, da una peculiare suddivisione del sacchetto in due parti e dalla collocazione di tre pittogrammi esemplificativi della performance del prodotto in una zona specifica del sacchetto. Inoltre, il terriccio top di gamma aveva uno specifico packaging di riferimento, costituito da un  materiale speciale che rendeva il sacchetto di colorazione blu cangiante, ed era stato anche registrato come modello semplice.

La decisione.

Il Tribunale ha esaminato la questione della sussistenza della violazione del modello registrato, stabilendo che la privativa della Ricorrente relativa ad uno dei prodotti (“Super Terriccio”) possedeva tutti i requisiti di validità stabiliti dagli artt. 32, 33 e 33-bis del Codice della proprietà industriale, ossia quelli della liceità, novità e carattere individualizzante, avuto riguardo non ai singoli elementi – in sè piuttosto comuni – ma all’aspetto generale dell’intero sacchetto, che genera una “impressione generale, determinata dalla combinazione del colore blu e della disposizione degli elementi“, idonei a suscitare “nell’utilizzatore informato un’impressione diversa da qualsiasi altro modello o disegno in precedenza divulgati“. Inoltre, ha rilevato il Tribunale, i sacchetti del concorrente convenuto in giudizio non si differenziavano in maniera sufficiente dal modello di packaging dell’Istante.

Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto sussistere la violazione della privativa della Ricorrente  e, dunque, integrata la contraffazione (ritenendo le altre fattispecie dedotte – c.d. concorrenza sleale “look alike” – ricomprese in essa) e ha concesso la misura dell’inibitoria nei confronti del Concorrente e del Rivenditore relativamente alla produzione, commercializzazione, offerta in vendita  e pubblicizzazione delle confezioni del prodotto “Super Terriccio”, fissando una penale per ogni prodotto commercializzato in violazione del divieto e per ogni giorno di violazione dello stesso.