Sebbene si sia dato assai poco risalto all’evento, a far data dal 20 settembre 2012 è entrata in vigore la Legge 24 marzo 2012 n. 27 (in G.U. n. 71 del 24.3.2012 Suppl. Ordinario n. 53), che ha convertito in legge il D.l. 24.1.2012 n. 1 (c.d. Cresci Italia o Liberalizzazioni), che ha riscritto l’art. 2 del decreto istituendo il Tribunale delle Imprese.

1) le Sezioni Specializzate in materia di Impresa sono competenti in materia di:

        a) controversie in materia di proprietà industriale (Art. 134 d.lgs n. 30/2005);

        b) controversie in materia di diritto d’autore;

        c) controversie di cui all’Art. 33, co. II, l. n. 287/1990 (antitrust nazionale);

        d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’U.E..

        e) controversie societarie relativamente alle societa’ di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del c.c., alle societa’ di cui ai regolamenti CE n. 2157/2001 e n. 1435/2003, nonche’ alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa’ costituite all’estero, ovvero alle societa’ che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

              – relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

               – relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

               – in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;

               – aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

               – relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile 1

        f) contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui alla lettera e), ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

        g) i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui sopra

2) Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 168/03, come modificato dall’art. 1, I co. lett. e) del D.l. n. 1/12, la trattazione delle controversie di cui sono competenti a conoscere le sezioni specializzate in materia di impresa deve essere assegnata attraverso l’ausilio degli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano. Le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione andranno innanzitutto assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 168/03.

Per le cause di competenza del Tribunale delle Imprese il Contributo Unificato è stato raddoppiato.