di Luca De Stefani,  http://www.ilsole24ore.com

Dal 12 agosto le cambiali finanziarie, emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, diverse da banche o micro-imprese, sono esenti dall’imposta di bollo e i relativi interessi possono essere dedotti dal reddito d’impresa, anche se hanno un saggio superiore all’1,25% annuo. Pe realizzare queste operazioni è, però, necessario che l’emissione sia assistita da una banca o altro operatore finanziario, in qualità di sponsor della società finanziata. Lo sponsor deve mantenere in portafoglio una quota dei titoli che va dal 2 al 5% del valore totale emesso.
Sono queste le novità del decreto sviluppo, che intendono incentivare fiscalmente questo strumento di finanziamento, soprattutto a vantaggio delle Srl, che a differenza delle altre società di capitali non possono emettere prestiti obbligazionari. Ecco, allora, che una persona fisica che intende finanziare una società a responsabilità limitata, potrà farlo come finanziatore esterno, senza doverne diventare socio.
Questa scelta, rispetto al caso dei versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento fruttifero, conviene fiscalmente al finanziatore, mentre è indifferente per la società. A parità di interessi o dividendi percepiti, conviene la cambiale finanziaria anche rispetto alla sottoscrizione di capitale sociale (agevolato Ace), anche se va considerato che il suo rendimento è fisso e non è proporzionale all’utile della società (come invece accade per le quote di partecipazione).
Dal 12 agosto 2012, gli interessi passivi pagati per le cambiali finanziarie, emesse da società a responsabilità limitata (non micro-imprese), sono deducibili anche se sono maggiori rispetto al tasso ufficiale di riferimento Bce, aumentato di due terzi (articolo 3, comma 115, legge 54/1995), a patto che le cambiali siano sottoscritte da «investitori qualificati» non «soci della società emittente» (articolo 32, comma 8, decreto legge 83/2012). In questo caso, infatti, la deduzione non è più limitata al tasso dell’1,25% (saggio ufficiale di riferimento Bce dello 0,75% dallo scorso 11 luglio, più due terzi), ma deve solo rispettare il test dell’articolo 96, Tuir (deduzione nel limite degli interessi attivi e del 30% del Rol).
Ne potranno beneficiare, tra gli altri (società non quotate e non banche), tutte le Srl che occupano più di nove persone e realizzano un «fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo» superiore a 2 milioni, cioè tutte le società non definite micro-imprese dalla raccomandazione della Commissione Ue del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE. Questi finanziatori non possono essere «direttamente o indirettamente soci della società emittente», neanche «per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona». Questa condizione, invece, deve essere rispettata per i soci che intendono finanziare la società di capitali tramite un versamento fruttifero di interessi, in quanto la raccolta presso i soci è possibile solo se questi detengono «almeno il 2% del capitale sociale» e se sono iscritti come soci al registro delle imprese da almeno tre mesi (articolo 6, comma 2, delibera Cicr 19 luglio 2005, n. 1058). Anche in questi casi, gli interessi pagati sul finanziamento del socio sono deducibili dalla società, applicando solo il test dell’articolo 96 Tuir. Se il socio, infine, decide di finanziare la società tramite un aumento di capitale sociale, il dividendo pagato dalla società non è deducibile, ma annualmente spetta la deduzione Ace pari al 3% di quanto versato, ragguagliato ad anno.
In capo al percettore degli interessi della cambiale finanziaria, dal 1° gennaio 2012 si applica la ritenuta alla fonte (prelevata dall’emittente) del 20% (articolo 26, comma 1, Dpr 600/1973), ma dal 26 giugno 2012 è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 20% (articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, decreto legislativo 239/1996) sugli interessi delle cambiali emesse da questa data «dalle società diverse dalle banche e dalle società» quotate, quindi, anche per le Srl (articolo 32, comma 10, Dl 83/2012). In questi casi, c’è l’esenzione completa per gli interessi percepiti da investitori stranieri di Paesi white list. Sugli interessi erogati per il finanziamento soci, invece, la società deve trattenere una ritenuta del 20%, che è a titolo d’acconto(articolo 26, comma 5, Dpr 600/73). Infine, il dividendo percepito da un socio, persona fisica, non qualificato è assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% a titolo d’imposta (articolo 27, Dpr 600/73), mentre se è qualificato l’utile percepito va dichiarato in Unico PF nella misura del 49,72% e tassato a Irpef. Come si nota nell’esempio riportato in basso, a parità di rendimento lordo (interesse o dividendo) erogato dalla società sul capitale versato dal soggetto finanziatore, l’utilizzo della cambiale finanziaria conviene sia rispetto al finanziamento soci che nei confronti dell’aumento di capitale sociale.