Condominio: la responsabilità per gli infortuni a terzi

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La Cassazione con sentenza n. 15839/2019 pubblicata lo scorso 12 giugno è tornata ad occuparsi della responsabilità del condominio per i danni subiti in seguito a cadute negli spazi comuni. A che titolo risponde il condominio e come può sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno?

La vicenda.

Una signora aveva convenuto in giudizio il condominio ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti in seguito ad una caduta verificatasi mentre transitava a piedi sul marciapiede del fabbricato condominiale.

A suo dire l’incidente era stato provocato dalla presenza sulla pavimentazione di una sostanza oleosa e viscida, per effetto di residui di cibo presenti sul marciapiede misto alla neve in via di scioglimento.

In primo grado l’adito Tribunale di Pescara rigettava la domanda della danneggiata, negando la responsabilità del condominio e ritenendo che nel caso di specie non sussistessero i presupposti di omesso esercizio di poteri di vigilanza e custodia di cui all’art. 2051 c.c. In particolare, secondo il giudice di prime cure, la presenza di residui di cibo sulla pavimentazione era da ascriversi soltanto alla maleducazione presumibilmente di un condomino o di un terzo, con esclusione di qualsivoglia responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.

In secondo grado tuttavia la Corte di Appello dell’Aquila ribaltava il verdetto, ritenendo responsabile il condominio ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni patiti dalla donna, dal momento che quest’ultimo non era stato in grado di offrire la prova liberatoria del caso fortuito.

Avverso la sentenza il condominio proponeva ricorso per Cassazione, successivamente dichiarato inammissibile con ordinanza n. 15839/2019 pubblicata il 12.06.2019.

Art. 2051 c.c. e condominio: quando il condominio risponde dei danni cagionati dalle cose in custodia?

La norma in esame dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” (art. 2051 c.c.).

Il condominio, proprio in quanto custode dei beni comuni – tra cui, a titolo esemplificativo, scale, ascensori, vialetti e marciapiedi interni – “è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno” (v. ex multis Cass. 15291/2011).

Da tale assunto discende che nel caso in cui si verifichino eventi dannosi a carico di terzi, condomini e non, il condominio potrebbe essere chiamato a risponderne, a meno che non riesca a provare che l’evento dannoso sia riconducibile esclusivamente al caso fortuito.

L’art. 2051 c.c. delinea cioè una ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, che può essere superata solo dimostrando il caso fortuito, essendo invece irrilevante a tal fine la prova dell’ordinaria diligenza nella custodia (v. Cass n. 12027/2017).

Cosa deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento da parte del condominio?

Per ottenere il risarcimento del danno subito all’interno del condominio (ad. esempio per caduta dalle scale dovuta al pavimento bagnato o alla presenza di sostanze oleose sullo stesso), il danneggiato dove soltanto provare in giudizio che si è verificato un evento dannoso (ad esempio una caduta) e che tra esso e la cosa in custodia sussiste un nesso di causa.

Come può difendersi il condominio?

Come sopra accennato, l’unica possibilità per il condominio di sottrarsi alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., e conseguentemente dall’obbligo di risarcire i terzi, è quella di provare che il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, generate da terzi, che non erano né conoscibili né eliminabili con immediatezza dal condominio stesso, neppure con la più diligente attività (v. Cass. n. 5836/2019).

Si tratta cioè del caso fortuito il quale sussiste quando l’evento è cagionato dal sopraggiungere di “un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, idoneo a interrompere il nesso causale” (v. Cass. n. 5836/2019 del 28.02.2019 e Cass. n. 10154/2018 del 27.04.2018).

La disattenzione del danneggiato può essere considerata caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del condominio?

La giurisprudenza ha più volte escluso la responsabilità del condominio proprio in ragione dell’incidenza della condotta disattenta del danneggiato nella causazione dell’evento, interpretata come causa di interruzione del nesso di causa e qualificata quindi come il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità di cui parla l’art. 2051 c.c. (ex multis Cass. n. 12895/2015).

Infatti “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (ex multis Cass. n. 23584 del 2013).