Corte di Cassazione, Sent. n. 1219 del 27 gennaio 2012.
Fonte: Dike Giuridica Editrice, “Diritto e Giurisprudenza”, n.2/2012.
La pronuncia in esame risponde al seguente quesito: “Chi compra la nuda proprietà di un appartamento alla morte del venditore diventa automaticamente possessore o può esperire le relative azioni possessorie?”.
La Suprema Corte, nella sentenza in commento, chiarisce preliminarmente che, come evidenzia il dato normativo, il possesso è un potere di fatto sul bene che si traduce in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, accompagnata all’animus possidendi.
Il potere sulla cosa, dunque, presuppone la materiale apprensione unilaterale e si può perdere per rinuncia, per spoglio o volontaria consegna, per abbandono o perimento o restituzione della cosa. Pertanto legittimato alla tutela possessoria è soltanto il possessore o il detentore qualificato del bene.
Nel caso al vaglio della Cassazione, relativo alla richiesta dell’acquirente della nuda proprietà di un immobile di esperire un’azione possessoria in seguito alla morte del venditore, non si era verificata alcuna consegna del bene e dunque il venditore, cedendo la nuda proprietà, non aveva cessato di possedere l’immobile.
La Suprema Corte all’uopo chiarisce che “l’acquirente di un immobile – il quale può sempre agire in via petitoria a tutela del suo diritto – qualora voglia avvalersi delle azioni possessorie, è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova di un concreto esercizio del possesso”.
Non è a tal fine sufficiente la sola esibizione del titolo di acquisto che è soltanto idonea a rafforzare detta prova e non già a dimostrare il diritto di esercitare siffatto potere.