30 novembre 2011: Cassazione: la responsabilità della struttura ospedaliera per diagnosi inadeguata

La Cassazione Civile, sez.3°, con la sentenza n. 25559/2011 ha stabilito la responsabilità della struttura ospedaliera per il danno arrecato ai genitori di un neonato portatore di handicap nel caso in cui la madre non sia stata adeguatamente informata sulla reale condizione del feto e, conseguentemente, non è stata messa in condizione di valutare e, eventualmente, procedere all’aborto terapeutico.

 

Il fatto controverso attiene alla lesione della madre al suo diritto di poter decidere liberamente se praticare un aborto terapeutico o accettare una nascita a rischio genetico. In particolare il sanitario, e nel caso di specie l’Università, ha un dovere di informazione che, se disatteso, genera responsabilità da inadempimento ex art.1218 cc. Tale responsabilità, c.d. da contatto sociale,   comporta che l’imputabilità della condotta non avviene secondo i criteri della causalità deterministica ma secondo i criteri della causalità giuridica a seguito di atto volontariamente posto in essere dai medici universitari che effettuarono le analisi approssimativamente e senza, per vero, informare la paziente della percentuale di attendibilità del risultato del test svolto.

 

Gli obblighi protezionistici in capo all’Università e ai sanitari, connessi all’analisi svolta sulla gestante per escludere il rischio genetico, presidiano interessi da riferirsi ad un concetto di salute inteso in senso ampio, attinenti sia alla sfera giuridica non solo della madre ma anche del padre (nel caso di specie si fa riferimento agli obblighi di mantenimento, crescita e protezione del nascituro affetto da sindrome di Down, in solido con la madre).